Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 32176 del 2 novembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:32176CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che sia privo della sottoscrizione del difensore va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza dell'atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.

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