Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1390 del 2019

ECLI:IT:TARNA:2019:1390SENT

Massima

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L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto presuppone un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul loro carattere non assentito. Inoltre, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha effetti invalidanti, in quanto il contenuto del provvedimento finale non potrebbe essere diverso da quello adottato. L'amministrazione comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, ha il dovere di ingiungere al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione delle opere, senza che sia necessaria una specifica valutazione dell'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale interesse è insito nella repressione dell'abuso edilizio. Il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell'abuso e l'adozione del provvedimento repressivo non impone un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza e l'attualità dell'interesse pubblico a demolire e ripristinare i luoghi, in quanto il tempo non rende legittima una situazione ab origine contraria all'ordinamento e che rimane tale. L'ordinanza di demolizione, quale provvedimento repressivo, non è assoggettata ad alcun termine decadenziale e, quindi, è adottabile anche a notevole distanza temporale dall'abuso edilizio, costituendo atto dovuto e vincolato alla ricognizione dei suoi presupposti. Qualora le opere abusive realizzate determinino un aumento di volume, esse devono essere qualificate come interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario il preventivo ottenimento del permesso di costruire, nonché, in caso di vincolo paesaggistico-ambientale, dell'autorizzazione paesaggistica. In tali ipotesi, l'amministrazione è tenuta a disporre la demolizione delle opere, senza che possa rilevare la presentazione di una precedente domanda di condono edilizio relativa ad altri abusi, in quanto si tratta di interventi diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto della domanda di sanatoria.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/03/2019

N. 01390/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01206/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2015, proposto da:
Casillo Anna Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Domenico Vitale, col quale domicilia presso la Segreteria del Tar, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 c.p.a.: fax 081.823.21.12, PEC, [email protected].;

contro

Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Francesco Bocchini, con il quale domicilia in Napoli, Via Gaetano Filangieri, n. 21, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 c.p.a.; fax, 081.415968; PEC: [email protected]

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