Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2148 del 28 febbraio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:2148CIV

Massima

Massima ufficiale
La sanzione della nullita` della delibera dell'assemblea condominiale presidia esclusivamente l'esigenza che tutti i condomini siano preventivamente informati della convocazione della assemblea, cosi` da poter essere partecipi del procedimento di formazione della delibera medesima.Pertanto, salvaguardata tale esigenza, le lacune e le irregolarita` del procedimento di convocazione e di informazione dei condomini, compresa la stessa eventuale convocazione dell'assemblea ad o pera di persona non qualificata, non possono che dar luogo a deliberazioni contrarie alla legge, espressamente soggette, come tali, all'impugnazione per annullamento, da proporsi nel termine di cui all'art. 1137 cod. Civ.. conforme:[s80\04377] [s77\04035] [s75\02346]

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