Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 221 del 16 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:221CIV

Massima

Massima ufficiale
Ad evitare l`estinzione del procedimento disciplinare a carico di magistrati, prevista dall`art. 12 della legge 3 gennaio 1981 n. 1 per il caso in cui la decisione della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura non sia resa entro due anni dalla comunicazione all`incolpato del decreto di fissazione della discussione, e` necessario e sufficiente che entro detto termine intervenga quella pronuncia, mentre restano indifferenti i tempi delle ulteriori fasi inerenti al ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, all`eventuale annullamento della pronuncia medesima ed alla successiva fase di rinvio. tale principio trova applicazione anche nell`ipotesi in cui la pronuncia della sezione disciplinare venga cassata per irregolare composizione del collegio giudicante, derivante dalla partecipazione, in qualita` di magistrati di cassazione, di magistrati muniti della relativa qualifica ma non investiti delle corrispondenti funzioni, trattandosi di un vizio che non comporta inesistenza della decisione.   da vedere: [s84\04824] [s84\05252]

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