Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1656 del 13 maggio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:1656PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazioni, l`autenticazione della sottoscrizione del ricorrente, quando si tratti di parte privata che provvede di persona ed affida l`atto di impugnazione al servizio postale o ad un delegato, e` prescritta a pena di inammissibilita`. La capacita` di tale autenticazione, nel caso di ricorso per Cassazione, non e` riconosciuta al difensore non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. L`autenticazione della sottoscrizione della parte privata che propone di persona ricorso per Cassazione e` a pieno titolo "funzione di difensore" e per l`esercizio di essa e` richiesta l`iscrizione all`albo professionale tenuto dal Consiglio nazionale forense.

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