Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1744 del 28 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:1744PEN

Massima

Massima ufficiale
La falsità ideologica in atti pubblici non è ipotizzabile nei confronti di documenti a contenuto dispositivo, i quali sono destinati a provare esclusivamente la manifestazione di una determinata volontà e non anche la verità o la reale sussistenza dei presupposti dell'atto. Tuttavia, se l'atto dispositivo ha come necessario presupposto l'esistenza di una situazione di fatto che il pubblico ufficiale ha l'obbligo di attestare nel documento e tale attestazione non è conforme al vero, è senz'altro configurabile il delitto di falsità ideologica.

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