Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2540 del 19 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2540PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di droga, solo se il quantitativo di sostanza non può essere ritenuto "modico", la norma applicabile è quella dello art. 71 legge 22 dicembre 1975, n. 685, che punisce più severamente le attività illecite maggiori, mentre se il quantitativo della sostanza è stimato "modico", la norma applicabile è quella dello art. 72 della legge, che reprime le attività illecite minori (sempre che, ovviamente, non sussista alcuna delle cause di non punibilità previste dall'art. 80, legge medesima). Il giudizio sulla quantità, poi, è rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito, il quale, però deve tener presente che il termine "modico" va inteso in senso necessariamente restrittivo. Occorre, cioè, atteso il fine ispiratore della legge di non favorire lo spaccio di droga, che il quantitativo non superi le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona.

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