Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16191 del 27 aprile 2022

ECLI:IT:CASS:2022:16191PEN

Massima

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Il giudice di merito, nel valutare la responsabilità penale dell'imputato per il reato di lesioni personali, deve attentamente esaminare e ponderare tutti gli elementi di prova acquisiti, siano essi dichiarazioni testimoniali, referti medici o altri elementi istruttori, senza limitarsi a una mera adesione acritica alle affermazioni della persona offesa costituita parte civile. Pur essendo la valutazione della prova rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, tale valutazione deve essere adeguatamente motivata, senza omettere di considerare eventuali indici di falsità o incompatibilità emersi nel corso del procedimento, come ad esempio le condizioni di salute dell'imputato o la richiesta di ammissione di prove a discarico. Il giudice di legittimità, nel sindacare la decisione, non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la correttezza e la logicità dell'iter argomentativo seguito, nonché l'assenza di vizi logici o giuridici nella motivazione. Ove emergano profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nella valutazione probatoria, il giudice di legittimità può annullare la sentenza, rinviando ad altro giudice di merito per una nuova valutazione degli elementi di prova.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. BELMONTE ((omissis)) - Consigliere

Dott. TUDINO A. - rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/02/2019 del TRIBUNALE DI TIVOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TUDINO ALESSANDRINA;
Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge …

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