Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 2442 del 2014

ECLI:IT:TARLE:2014:2442SENT

Massima

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L'esecuzione di opere edilizie in ampliamento di un immobile, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo (anche in sanatoria) precedentemente rilasciato, non consente l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 per gli interventi realizzati in parziale difformità, ma comporta l'ingiunzione di demolizione ai sensi dell'art. 31 del medesimo testo unico. Infatti, la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione rispetto a quanto assentito, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, integra gli estremi della "totale difformità" o della "variazione essenziale" ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001, precludendo l'applicazione della più favorevole disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 34 del medesimo testo unico per gli interventi realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo. La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sanzionatoria deve essere effettuata sulla base di un'attenta disamina delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali delle opere realizzate, al fine di verificare se le stesse configurino un organismo edilizio integralmente diverso rispetto a quello oggetto del titolo abilitativo, ovvero un aumento consistente di cubatura o superficie di solaio, tali da integrare gli estremi della "totale difformità" o della "variazione essenziale". In tali ipotesi, l'Amministrazione è tenuta a ingiungere la demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, non potendo trovare applicazione la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 34, comma 2, del medesimo testo unico.

Sentenza completa

N. 01020/2013
REG.RIC.

N. 02442/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01020/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2013, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, 23;

contro

Comune di Corigliano D'Otranto, n.c.;

per l'annullamento

- della determinazione n. 206 del 5.4.2013, ricevuta il 10.4.2013, del Responsabile del Settore IV, Edilizia Privata del Comune di Corigliano d'Otranto;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ed in particolare, della nota prot. n. 2039 del 25.2.2013 di comunicazione dei motivi ostativi all'acco…

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