Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 156 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:156SENT

Massima

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Il proprietario o gestore di un'area non può essere indiscriminatamente obbligato alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati incontrollatamente su tale area, in assenza di una adeguata dimostrazione, da parte dell'amministrazione procedente, della sua corresponsabilità a titolo di dolo o colpa nell'abbandono dei rifiuti stessi. L'obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti, previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 (oggi art. 192 del d.lgs. n. 152/2006), non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario o gestore, ma presuppone l'accertamento della sua imputabilità soggettiva nella condotta illecita, sulla base di una istruttoria completa e di una esauriente motivazione. La mera qualità di proprietario o gestore dell'area non è sufficiente a fondare tale obbligo, essendo necessario dimostrare il nesso di causalità tra la sua condotta, attiva od omissiva, e l'abbandono dei rifiuti. Inoltre, la previsione dell'art. 14 del Codice della strada, che impone agli enti proprietari delle strade di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse, non può essere invocata per superare il criterio della imputabilità soggettiva, in quanto tale norma tutela un bene giuridico diverso (la sicurezza e fluidità della circolazione) rispetto a quello (tutela dell'ambiente) di cui si occupa l'art. 14 del d.lgs. n. 22/1997 (oggi art. 192 del d.lgs. n. 152/2006), essendo quindi in rapporto di autonomia e non di specialità con quest'ultima disposizione.

Sentenza completa

N. 00747/2003
REG.RIC.

N. 00156/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00747/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 747 del 2003, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, viale della Libertà, 60;

contro

Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, via Umberto I, 28;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 2121/5789 del 21.1.2003, con cui si ordina la rimozione di rifiuti in località Mitrano, sotto il cavalcavia della bretella di collegamento tra la SS 379 ed il prolungamento di ((omissis)) de Simone, notificata all'A…

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