Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 557 del 9 agosto 2000

ECLI:IT:CASS:2000:557CIV

Massima

Massima ufficiale
In materia di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, è inammissibile l'impugnazione davanti al Consiglio nazionale forense del provvedimento con cui il Consiglio locale, di cui l'incolpato abbia ricusato tutti i componenti, abbia sospeso il procedimento disciplinare stesso, poiché si tratta di atto dovuto a carattere non decisorio, come è confermato dall'art. 53, terzo comma, del R.D. n. 37 del 1934, il quale prevede che possano essere impugnate le decisioni in materia di ricusazione o astensione, ma non anche i provvedimenti strumentali a dette decisioni.

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