Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 35967 del 25 ottobre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:35967PEN

Massima

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La legittima difesa è una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità della condotta dell'aggredito, il quale è autorizzato a reagire all'aggressione ingiusta con mezzi proporzionati alla necessità di respingerla. Perché possa configurarsi la legittima difesa è necessario che sussistano i seguenti requisiti: l'esistenza di un'aggressione attuale e ingiusta a un diritto tutelato dall'ordinamento, la necessità della reazione per salvaguardare l'interesse aggredito e la proporzionalità tra la difesa e l'offesa. L'eccesso colposo nella legittima difesa si configura quando l'aggredito, pur avendo agito in uno stato di legittima difesa, abbia travalicato per colpa i limiti della necessaria reazione, cagionando un evento più grave di quello necessario per respingere l'aggressione. L'eccesso colposo può assumere due forme: l'errore nella valutazione della situazione di fatto, che porta a rappresentarsi erroneamente i presupposti della legittima difesa, e l'errore nell'esecuzione della reazione, che determina l'utilizzo di mezzi sproporzionati. In entrambi i casi, affinché l'eccesso sia colposo, è necessario che l'errore dell'agente sia inescusabile. Tuttavia, qualora l'aggredito abbia posto in essere la reazione di minore intensità lesiva possibile nelle circostanze concrete, non può configurarsi l'eccesso colposo, neppure in astratto, in quanto la condotta rientra nei limiti della necessaria difesa. In tali ipotesi, l'ordinamento giuridico scrimina la reazione dell'aggredito, non essendo configurabile alcuna responsabilità penale.

Sentenza completa

I) T. T. ha proposto ricorso avverso la sentenza 6 dicembre 2000 del Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, che l'ha condannato (previa derubricazione del delitto di lesioni volontarie in quello di lesioni colpose avendo ritenuto l'esistenza della legittima difesa e dell'eccesso colposo) alla pena di lire 300.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni a favore della parte civile O. A. liquidati nella medesima sentenza.
A fondamento del ricorso, proposto personalmente, si deduce l'erronea applicazione della legge penale in tema di legittima difesa e di eccesso colpo nonché mancanza e manifesta contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, in sintesi, non sarebbe ravvisabile la legittima difesa perché l'imputato si era limitato a tentare di fuggire dopo essere stato aggredito da O. (che veniva urtato dall'autovettura condotta da T. -ovvero cadeva al suolo dopo aver tentato di fermare l&#x…

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