Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 443 del 9 gennaio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:443PEN

Massima

Massima ufficiale
La contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283 che vieta l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è reato di pericolo presunto, ma di danno, in quanto la disposizione citata non mira a prevenire - con la repressione di condotte, come la degradazione, la contaminazione o l'alterazione del prodotto in sè, la cui pericolosità è presunta "iuris et de iure" - mutazioni che nelle altre parti del citato art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso, ma persegue un autonomo fine di benessere, consistente nell'assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura. Ne consegue che tale contravvenzione non si inserisce nella previsione di una progressione criminosa che contempla fatti gradualmente più gravi in relazione alle successive lettere indicate dal citato art. 5, ma si configura, rispetto ad essi, come figura autonoma di reato, che con essi può concorrere, ove ne ricorrano le condizioni.

Sentenza completa

FATTO
1- D. S. e M. B. sono stati imputati dei reati di cui all'art. 5 lettere b) e d) legge 30 aprile 1962, n. 283 in quanto, il primo quale direttore di mensa e il secondo quale cuoco di una società gestrice della refezione presso un residence di Basiano, avevano detenuto, il 12 maggio 1998 per la somministrazione agli anziani ospiti, "teglie contenenti cibi già cotti in cattivo stato di conservazione, in quanto posizionate all'aria senza copertura e a temperatura ambiente (26 c.) " ed in particolare "coste cotte agli aromi, alterate, insudiciate o comunque invase da parassiti per la presenza di elevata carica batterica e di coliformi totali, coliformi fecali, escherichia coli, stafilococchi coagulasi positivi".
2- Il Tribunale di Milano, con sentenza 11 aprile 2000, ha escluso il reato di cui alla lettera d dell'art. 5, nel presupposto che la norma incriminatrice prevedesse, per l'insudiciamento e l'invasione dei parassiti, la p…

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