Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7062 del 8 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:7062PEN

Massima

Massima ufficiale
Dall`interpretazione delle norme di cui agli artt. 1 e 2 legge 23 dicembre 1956, n. 1526 deve ritenersi che e` possibile detenere burro proveniente da animali diversi da vacca, purche` venga chiaramente contraddistinta la denominazione che espliciti l`animale il cui latte e` stato utilizzato, mentre risulta vietata la detenzione di quel burro che non corrisponde alle definizioni di cui al citato art. 1, cioe` senza indicazioni. (Nella specie e` stata ritenuta legittima la detenzione nel burrificio di burro di pecora regolarmente confezionato ed etichettato, mentre e` stato considerato illegale ed integrante reato il possesso di burro, senza indicazioni e qualificato "burro grezzo", derivato da latte di pecora).  da vedere: [p71\00537] [p71\00211]

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