Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 61 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:61SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale avverso una sanzione disciplinare di corpo nell'ambito delle Forze Armate è inammissibile qualora non sia stato previamente esperito il ricorso gerarchico, in quanto tale condizione costituisce una vera e propria condizione dell'azione, non meramente un illecito disciplinare. La norma di cui all'art. 1363, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 (e la precedente disposizione di cui all'art. 16, comma 2, della l. n. 382/1978) introduce infatti una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale, la cui mancata osservanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso. Tale interpretazione, avallata dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, si fonda sulla considerazione che l'obbligo di previa proposizione del ricorso gerarchico non può essere ricondotto alla categoria degli illeciti disciplinari, in quanto esso ha la mera funzione di razionalizzare l'accesso alla giurisdizione, senza costituire violazione di doveri del servizio o della disciplina militare. Ne consegue che il mancato esperimento del ricorso gerarchico non può che determinare l'inammissibilità del successivo ricorso giurisdizionale, non potendosi configurare in tale ipotesi un illecito disciplinare autonomo. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla sussistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/01/2021

N. 00061/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01560/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1560 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Primaticcio, n. 8;

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE-Comando Generale Guardia di Finanza, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;

per l'annullamento

dell'atto avente protocollo n. 245856 datato 21 aprile 2017 della Guardia di Finanza - Gruppo di…

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