Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42367 del 28 dicembre 2006

ECLI:IT:CASS:2006:42367PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della sussistenza del reato militare di ingiuria a inferiore, non è necessario che il soggetto verso il quale le espressioni sono state rivolte si sia sentito offeso, in quanto il reato si perfeziona nel momento in cui l'agente rivolge ad un militare di grado inferiore una frase lesiva del decoro e dell'onore dello stesso, senza che sia necessaria la volontà di ingiuriare, trattandosi di delitto punibile a titolo di dolo generico e volto a tutelare sia la dignità morale della persona, sia il bene indisponibile della disciplina militare.

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