Cassazione penale Sez. I sentenza n. 128 del 30 marzo 1983

ECLI:IT:CASS:1983:128PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice del dibattimento deve, a norma del secondo comma dell'art. 477 del codice di rito, disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo se risulta dal dibattimento che il fatto ascritto all'imputato è diverso da quello enunciato nel provvedimento di rinvio a giudizio, mentre è dovere dello stesso giudice sviluppare e approfondire in ogni direzione il materiale probatorio, assumere nuove prove e procedere a nuova perizia, contestare al prevenuto reati concorrenti o circostanze aggravanti a norma dell'art. 445 del detto codice, fermo restando l'autonomo potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l'azione penale a carico di altri soggetti per reati eventualmente connessi con quelli per i quali si procede ovvero per ipotesi di concorso di altri soggetti in tali reati.

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