Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4734 del 14 dicembre 1992
ECLI:IT:CASS:1992:4734PEN
Massima
Massima ufficiale
In caso di condanna, da parte del giudice militare, per il reato di cui all'art. 8 comma secondo della legge 15 dicembre 1972 n. 772, quale sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974 n. 695 (rifiuto di assunzione, in tempo di pace, del servizio di leva, per motivi di coscienza, da parte di soggetti non ammessi ai benefici previsti dalla legge anzidetta), la pena della reclusione ordinaria va sostituita, ai sensi dell'art. 27 C.P.M.P., con quella della reclusione militare per eguale durata.
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