Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7221 del 24 febbraio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:7221PEN

Massima

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Il giudice, nel valutare la sussistenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 in materia di stupefacenti, deve considerare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa). Pertanto, l'attenuante non può essere riconosciuta quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità", come nel caso di detenzione di una considerevole quantità di crack, sostanza stupefacente conosciuta per i suoi effetti devastanti sull'organismo dell'assuntore. Analogamente, la circostanza attenuante della collaborazione di cui all'art. 73, comma 7, del D.P.R. n. 309/1990 non è configurabile quando la condotta del reo si limiti alla mera indicazione del nascondiglio della droga, costituendo tale indicazione soltanto una anticipazione di quanto la polizia giudiziaria avrebbe potuto ottenere a seguito di una normale perquisizione, senza che vi sia stata una proficua collaborazione volta ad evitare la commissione di ulteriori delitti o ad attenuare le conseguenze del reato o impedirne di ulteriori. Inoltre, la semplice ammissione dei fatti e l'indicazione della persona da cui si è ricevuta la droga non integrano di per sé gli estremi della collaborazione rilevante ai fini dell'attenuante, non essendo tali comportamenti conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti. Infine, la giurisprudenza prevalente e più convincente esclude la configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. per i reati in materia di stupefacenti, in quanto tali reati sono solitamente determinati da motivi di lucro, non rientrando pertanto nella previsione normativa dell'attenuante del "particolare valore morale o sociale" dell'azione. Tale orientamento, maggioritario e recentemente ribadito, appare più rispondente alla ratio normativa rispetto a isolati precedenti giurisprudenziali di segno contrario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO Amedeo - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. SOCCI ((omissis)) - Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'appello di NAPOLI in data 24/03/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24/03/2014, depositata in data 6/05/2014, la Corte d'appello di NAPOLI…

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