Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1133 del 7 febbraio 1992

ECLI:IT:CASS:1992:1133PEN

Massima

Massima ufficiale
La declaratoria di illegittimita` costituzionale di una norma processuale ha efficacia invalidante ed esplica i suoi effetti anche retroattivamente nei confronti di fatti e rapporti instauratisi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione delle situazioni giuridiche ormai consolidate, come tali insuscettibili di essere rimosse o modificate. Ne consegue, pertanto, che qualora il processo di primo grado non sia stato definito con il giudizio abbreviato stante il dissenso del P.M., immotivato e quindi illegittimo alla luce della sentenza n. 66 dell`8 febbraio 1990 della Corte Costituzionale e le parti non abbiano provveduto a devolvere - con apposito motivo di impugnazione - tale questione al giudice dell`appello, la retroattivita` agli effetti della declaratoria di incostituzionalita` dell`art. 247 Disp. Att. Cod. proc. pen. non puo` operare, in quanto la predetta questione e` stata decisa irrevocabilmente ed e` ormai insuscettibile di rimozione o di diversa regolamentazione.    da vedere: Sen 08/10/1991 3304 sez 1 Pen

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