Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1523 del 18 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1523PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 4, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimita` (costituzionale) dell'articolo 245, comma secondo lett. g) del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale), nella parte in cui non prevede l'equa indennizzabilita` delle limitazioni alla liberta` di movimento, ingiustamente disposte "ex" art. 282 codice di procedura penale 1930. Cio` in quanto la detenzione, implicante perdita della liberta` personale, e le ridette prescrizioni, comportanti solo obblighi accessori e strumentali alla restituzione in liberta`, evocano situazioni sostanziali non equiparabili, mentre la direttiva costituzionale sulla riparazione degli errori giudiziari lascia al legislatore ordinario discrezionalita`, incensurabile nel merito, sulla scelta delle condizioni e dei modi della riparazione, l'endiade comprendendo anche la individuazione delle situazioni da riparare.

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