Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18399 del 20 aprile 2004

ECLI:IT:CASS:2004:18399PEN

Massima

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Nel procedimento di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali, è consentito al Pubblico Ministero di produrre documentazione relativa ad elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, sempre che tali elementi riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e, in ordine ad essi, sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti anche mediante la concessione di un congruo termine a difesa. Qualora il Pubblico Ministero, mentre sia pendente l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di una misura cautelare personale, richieda nuovamente la misura nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori "nuovi", è preclusa al Giudice per le indagini preliminari, in pendenza del procedimento di appello, la potestà di decidere in merito alla medesima domanda cautelare. La decisione definitiva, emessa sull'appello instaurato dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di rigetto della richiesta di una misura cautelare personale, spiega un'efficacia preclusiva "allo stato degli atti" in ordine alle questioni in fatto o in diritto esplicitamente o implicitamente dedotte - ma non anche a quelle deducibili - in quel giudizio; sì che le medesime questioni, in difetto di nuove acquisizioni probatorie che implichino un mutamento della situazione di fatto sulla quale la decisione era fondata, restano precluse in sede di adozione da parte del Giudice per le indagini preliminari di un successivo provvedimento cautelare richiesto dal Pubblico Ministero nei confronti dello stesso soggetto e per lo stesso fatto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI SENTENZA (OMISSIS) RITENUTO IN FATTO

1.1. Il Gip del Tribunale di Milano, con provvedimento del 17 febbraio 2003, rigettava la richiesta del Pm di applicazione di misure coercitive a carico di numerosi indagati, in particolare della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di L. M. per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di una serie di truffe in danno di ditte orafe, truffa, ricettazione e falso in atti pubblici, e di quella degli arresti domiciliari nei confronti di D. M. P. per i reati di ricettazione e falso strumentali alla perpetrazione delle truffe, sul rilievo che "anche dando per ammessa in ipotesi la prospettazione d'accusa, non sarebbero comunque ravvisabili le esigenze cautelari", poiché l'attività fraudolenta "risulta cessata alla data del 28-29 settembre 2001" e "pe…

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