Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1065 del 2016

ECLI:IT:TARLE:2016:1065SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il Comune è tenuto a dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo passato in giudicato, provvedendo al pagamento in favore del creditore delle somme ivi liquidate, entro il termine assegnato dal giudice. In difetto, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo. Il mancato spontaneo adempimento da parte dell'amministrazione comunale, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge, integra i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione comunale. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'amministrazione comunale è obbligata a dare esecuzione spontanea al decreto ingiuntivo passato in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute al creditore entro il termine assegnato dal giudice. In caso di mancato adempimento, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione forzata del titolo. Il mancato spontaneo pagamento da parte dell'amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge, legittima l'accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato. Le spese di giudizio sono poste a carico dell'amministrazione comunale soccombente. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: - L'amministrazione comunale è tenuta a dare esecuzione spontanea al decreto ingiuntivo passato in giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute al creditore. - In caso di mancato adempimento spontaneo da parte dell'amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta per l'esecuzione forzata del titolo esecutivo. - Il mancato pagamento da parte dell'amministrazione comunale, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di legge, integra i presupposti per l'accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione comunale.

Sentenza completa

N. 01648/2015
REG.RIC.

N. 01065/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01648/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2015, proposto da:
Ingrosso Costruzioni Sas di ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, Via Adriatica 2/B;

contro

Comune di Lecce;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi a seguito di decreto ingiuntivo n. 2126/14 emesso dal Giudice di Pace di Lecce, il 22/10/2014, notificato il 03/11/2014, dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione con decreto del 09/01/2015 con formula esecutiva apposta il 09/01/2015, notificato in forma esecutiva il 15/01/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.