Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2773 del 30 luglio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2773PEN

Massima

Massima ufficiale
Il carattere urgente dei provvedimenti concernenti la libertà personale dell'imputato - ribadito dall'art. 11 D.P.R. 8 agosto 1955 n. 666, il quale impone la trasmissione immediata degli atti al giudice dell'impugnazione affinché questi sia posto in grado di decidere al più presto - induce a fare escludere l'adempimento di quelle formalità, peraltro non tassativamente previste dalla legge, che siano in contrasto con la necessaria speditezza caratterizzante il relativo procedimento incidentale. (Nella specie è stato rigettato il ricorso col quale l'imputato si doleva "del fatto che il tribunale avesse omesso di notificare a lui e al difensore l'avviso del nuovo emanando provvedimento camerale" conseguente all'annullamento con rinvio del precedente).

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