Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 5542 del 2005

ECLI:IT:TARTOS:2005:5542SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, comportando la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il venir meno dell'interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sul merito della controversia determina l'improcedibilità del ricorso giurisdizionale, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle ragioni addotte. In tali casi, il giudice amministrativo dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, in considerazione del fatto che il difetto di interesse è sopravvenuto nel corso del procedimento. Questa massima giuridica esprime in modo chiaro, astratto e conciso il principio per cui il venir meno dell'interesse della parte ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso, con conseguente compensazione delle spese di giudizio, a prescindere dalla valutazione del merito della controversia. Tale principio è applicabile a tutti i casi analoghi in cui si verifichi il sopravvenuto difetto di interesse della parte che ha proposto il ricorso giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2005.
Visto il ricorso n.3082/95 proposto dalla DITTA TURBOPARK in persona dfel legale rappresentante ((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in firenze Via del Solferino, 10;
c o n t r o
il COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso questa segreteria TAR, in Firenze Via Ricasoli, 40;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 158 del 23/5/1995, notificata in data 24/5/1995, con la quale è stata ordinata la cessazione immediata dell'attività di rimessa pubblica di caravana, auto-caravan e carrell…

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