Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1188 del 7 aprile 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1188PEN

Massima

Massima ufficiale
La modifica della contestazione mossa dal P.M. esula dai poteri del Tribunale di cui all'art. 309 cod. proc. PEN.. Infatti solo in sede di udienza preliminare l'art. 423 cod. proc. pen. consente al G.I.P. di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella indicata nella richiesta di rinvio a giudizio del P.M., mentre siffatta facoltà è preclusa nella fase delle indagini preliminari, ed in particolare in tema di misure cautelari, dovendosi fare esclusivo riferimento ai criteri dettati dall'art. 278 del predetto codice.

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