Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8956 del 11 ottobre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:8956PEN

Massima

Massima ufficiale
La richiesta di procedimento ex art. 260 cpmp. è sottratta, nella sua formulazione, alla necessità di particolari requisiti formali, diversi ed ulteriori rispetto alla forma scritta. Infatti, essa è concepita dal legislatore come una manifestazione di volontà idonea a rimuovere un ostacolo di legge all'officialità dell'azione penale per taluni reati militari. Purché sia redatta per iscritto, essa può essere espressa in qualsiasi modo (diretto o indiretto), con espressioni esplicite o in termini equipollenti, essendo rilevante che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di rimuovere l'ostacolo processuale e, quindi, rendere possibile l'esercizio dell'azione penale contro il militare che sia autore di uno dei reati compresi tra quelli elencati nell'art. 260 cpmp. ne consegue che deve considerarsi come richiesta di procedimento relativa a vari fatto-reati commessi da un militare il rapporto di un comandante del corpo militare avente ad oggetto in modo esplicito le lesioni da quegli cagionate, nel quale si faccia, però, menzione anche degli altri eventuali fatti costituenti reati commessi dal militare stesso già indicato come autore delle lesioni.

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