Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3717 del 20 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3717PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico, come l'eroina, al fine di stabilire il concetto di modica quantità, occorre riferirsi al quantitativo sufficiente ad un tossicodipendente normale e non particolarmente bisognoso di dosi elevate e per una durata di due o al massimo tre giorni. Ne consegue che, qualora un soggetto venga trovato in possesso di tali sostanze e si accerti che egli non è tossicodipendente; che deteneva l'eroina per spacciarla e per uso non terapeutico di terzi; e che il quantitativo sequestrato consisteva in grammi 18 di sostanza mista, di cui grammi 2, 736 di eroina pura, dalla quale era possibile ricavare n. 105 dosi per tossicodipendenti normali, valevoli per almeno una settimana, non si può applicare l'esimente di cui all'art. 80 della legge n. 685 del 1975.

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