Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1994 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:1994SENT

Massima

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La convenzione urbanistica stipulata ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971 tra un Comune e un privato concessionario di un diritto di superficie a termine su un'area pubblica, finalizzata a disciplinare gli oneri e gli obblighi posti a carico del concessionario e le relative sanzioni per la loro inosservanza, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad eccezione delle controversie concernenti la determinazione dei corrispettivi dovuti al Comune, le quali attengono a rapporti paritetici tra le parti e rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario. Nell'ambito di tale convenzione, il Comune può legittimamente prevedere che la deliberazione sull'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi convenzionali spetti al Consiglio comunale, in quanto tale decisione investe il patrimonio dell'Ente locale e non rientra nell'ordinaria amministrazione. Tuttavia, la motivazione di tale deliberazione consiliare deve essere adeguata, specificando le ragioni che hanno condotto a discostarsi dalla proposta formulata dalla Giunta comunale. Inoltre, il decorso del termine triennale dal rilascio dell'attestazione di agibilità, previsto dalla convenzione per la possibilità di stipulare contratti di locazione senza necessità di autorizzazione comunale, deve essere valutato con riferimento alla data di formazione tacita del titolo, senza che possa rilevare una comunicazione comunale successiva e priva di efficacia interruttiva. Pertanto, in tal caso, non sussiste la violazione degli obblighi convenzionali contestata dal Comune.

Sentenza completa

N. 00151/2012
REG.RIC.

N. 01994/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2012 REG.RIC.

N. 00942/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2012, proposto da:
Autonovanta s.n.c. di ((omissis)) e Gianandrea, rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, via Ciovasso, 4;

contro

Comune di Seveso, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Milano, corso di ((omissis)), 47;

sul ricorso numero di registro generale 942 del 2013, proposto da:
Autonovanta s.n.c. di ((omissis)) e Giananadrea, rappresentata e difesa dagli avv.ti…

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