Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31398 del 19 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:31398PEN

Massima

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Il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. può essere configurato anche nei confronti del coniuge separato, in quanto il vincolo coniugale, pur facendo venir meno gli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia integri quelli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, e collaborazione, che discendono dall'art. 143 c.c., comma 2. Pertanto, le condotte vessatorie nei confronti del coniuge, sorte in ambito domestico, possono integrare il reato di maltrattamenti in famiglia anche dopo la sopravvenuta separazione di fatto o legale, in quanto il coniuge resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza. La separazione, infatti, è condizione che non elide lo status acquisito con il matrimonio, dispensando dagli obblighi di convivenza e fedeltà, ma lasciando integri gli altri obblighi di natura personale e patrimoniale che discendono dal vincolo coniugale. Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti, non è necessaria la convivenza tra i coniugi, essendo sufficiente la persistenza di un rapporto di tipo familiare, anche successivamente alla separazione, in virtù dei vincoli giuridici e morali che permangono tra i coniugi. Pertanto, le condotte maltrattanti tenute dall'imputato nei confronti della moglie separata, anche dopo la cessazione della convivenza, integrano il reato di cui all'art. 572 c.p., in quanto espressione di un perdurante rapporto familiare, nonostante la separazione. Inoltre, il vincolo della continuazione può sussistere anche tra reati di diversa natura e con diverse persone offese, purché riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, come nel caso in cui le condotte maltrattanti nei confronti della moglie separata siano seguite da minacce e lesioni nei confronti del nuovo compagno della stessa, in quanto espressione di una medesima dinamica conflittuale all'interno del nucleo familiare.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente

Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna - Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. ROSATI Martino - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 19/04/2022 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal ((omissis));
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ((omissis)), che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di minaccia in danno di (OMISSIS), perche' estinto per prescrizione, e per l'inammissibilita'…

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