Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19976 del 6 ottobre 2004

ECLI:IT:CASS:2004:19976CIV

Massima

Massima ufficiale
L'unico rimedio esperibile contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore dichiara l'estinzione del processo è il reclamo ai sensi dell'art. 308 cod. proc. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso l'ammissibilità del proposto ricorso per regolamento di competenza, non avendo l'ordinanza impugnata contenuto, neppure implicito, di sentenza, giacché il giudice si era con essa limitato a prendere atto dell'inadempimento di quanto stabilito con precedente ordinanza che autorizzava la riassunzione del processo e non aveva preso alcuna decisione comportante l'esercizio di un potere decisorio, come tale presupponente l'affermazione o la negazione di una competenza).

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