Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2016 del 7 maggio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:2016PEN

Massima

Massima ufficiale
La perdita di efficacia dell`ordinanza cautelare, a norma dell`art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con l`esclusione di una qualunque ipotesi in cui il provvedimento, ritualmente depositato "in terminis" venga, comunque, conosciuto successivamente dal difensore dell`indagato. (Fattispecie relativa a deposito dell`ordinanza del Tribunale del riesame, avvenuto il decimo giorno dalla data di arrivo degli atti al tribunale stesso, ma dopo l`orario di chiusura al pubblico dell`ufficio). (Conf.Sez. U, 17 aprile 1996, in proc.  Moni in corso di deposito; Conf. Sez.U, 17 aprile 1996, in proc. Paguozzi, in corso di deposito).    da vedere:

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