Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1084 del 2016

ECLI:IT:TARBA:2016:1084SENT

Massima

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Il mancato adempimento di una sentenza passata in giudicato da parte della pubblica amministrazione, nonostante la notifica con formula esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge, legittima il giudice amministrativo ad ordinare l'esecuzione della stessa, condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio e nominando un commissario ad acta con il compito di provvedere in luogo e vece dell'amministrazione inadempiente entro un ulteriore termine perentorio. Tale pronuncia si fonda sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, in base al quale l'accertamento giudiziale del diritto deve trovare piena attuazione, e sul dovere di leale collaborazione della pubblica amministrazione nell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Il giudice amministrativo, pertanto, è tenuto a vigilare sull'ottemperanza delle proprie decisioni, adottando tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'esecuzione, al fine di evitare che il mancato adempimento della pubblica amministrazione vanifichi la funzione nomofilattica della giurisdizione e il diritto di difesa del cittadino. La massima giuridica che si ricava dalla sentenza è dunque che il giudice amministrativo, di fronte all'inerzia della pubblica amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, può ordinare l'adempimento, condannare l'ente al pagamento delle spese e nominare un commissario ad acta, in attuazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e di leale collaborazione dell'amministrazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/08/2016

N. 01084/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00083/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2016, proposto da ((omissis))ò, rappresentato e difeso da se medesimo, C.F. DNCMHL66R05L425M, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Argiro n. 25;

contro

Comune di Minervino Murge, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al giudicato nascente dalla sentenza del TAR Puglia - Bari, I Sezione, n. 62/2014, decisa il 18.12.2013, nell’ambito del procedimento R.G. n. 1259/2013, depositata il 15.1.2014 e passata in giudicato, limitatamente a quanto disposto in ordine al pagamento delle spese legali oggetto di distrazione (pari a € 1.000,00, oltre C.U. e accessori di …

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