Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4868 del 10 febbraio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:4868PEN

Massima

Massima ufficiale
L'estinzione del reato conseguente al decorso dei termini e delle condizioni previste dall'art. 445 cod. proc. pen. in caso di sentenza di patteggiamento, non comporta anche l'eliminazione dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, dal momento che l'art. 5 del d.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 prevede l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario solo per i reati di competenza del giudice di pace (La Corte ha osservato che non è ipotizzabile una applicazione analogica della citata disposizione che si porrebbe in contrasto con la volontà del legislatore che ha inteso disciplinare in modo esaustivo l'intera materia).

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