Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1985 del 24 febbraio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:1985CIV

Massima

Massima ufficiale
La prescrizione (ex art. 41 cod. proc. civ.) secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non e` proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fa riferimento solo alla pronuncia emessa dal giudice presso il quale il processo e` radicato e non gia` a quella emessa da altro giudice precedentemente adito; sicche`, dopo che il giudice ordinario abbia dichiarato con sentenza, non impugnata, il proprio difetto di giurisdizione e l`attore abbia conseguentemente adito il giudice amministrativo proponendo le stesse domande formulate innanzi al primo giudice, e` non di meno proponibile dallo stesso attore il regolamento preventivo di giurisdizione, senza che sia indispensabile la contestazione della giurisdizione ad opera delle altre parti.   da vedere:Sen 22/03/1996 2466 sez U Civ

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