Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11555 del 11 marzo 2004

ECLI:IT:CASS:2004:11555PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti), prevista a favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, non basta la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma occorre che l'aiuto si concreti quantomeno in un risultato di utilità, nel senso che la collaborazione prestata, nei limiti della posizione del colpevole, porti alla sottrazione di risorse ed eviti la commissione di altri delitti (nel caso di specie l'unico contributo offerto dall'imputato era consistito nel fare il nome di uno spacciatore, peraltro già noto agli inquirenti).

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