Cassazione penale Sez. II sentenza n. 16099 del 12 aprile 2019

ECLI:IT:CASS:2019:16099PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare la legittimità di un'ordinanza cautelare, afferma che l'obbligo di rafforzata motivazione introdotto dalla legge non implica la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura, essendo sufficiente che il giudice espliciti i criteri adottati a fondamento della decisione, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di atti del procedimento. La motivazione per relationem o l'incorporazione nell'ordinanza della richiesta del P.M. sono legittime, purché il giudice abbia effettuato un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto, senza il ricorso a formule stereotipate. In presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa, purché dal contesto del provvedimento risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti e agli addebiti di volta in volta considerati per essi sussistenti. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa, di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari. Il pericolo attuale e concreto per l'acquisizione o la genuinità della prova, richiesto per l'emissione di una misura cautelare personale dall'art. 274 c.p.p., lett. a), può essere riferito alle condotte di eventuali coindagati quando esse siano volte ad inquinare il quadro probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari nell'interesse comune dei coindagati, considerazione percepibile senza bisogno di specifico cenno motivazionale, dal fatto che l'intimidazione è stata fatta anche nell'interesse del gruppo in esame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 1403/2018 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 01/08/2018;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa VERGA GIOVANNA;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso.
Udito il difensore Avv.to SALVIATI Fabrizio che si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data …

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