Consiglio di Stato sentenza n. 2266 del 2008

ECLI:IT:CDS:2008:2266SENT

Massima

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La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta necessariamente l'annullamento dell'atto finale, qualora risulti che l'esito del procedimento non sarebbe stato diverso anche a seguito della partecipazione dell'interessato, e che siano stati comunque realizzati i fini perseguiti attraverso tale obbligo di comunicazione con mezzi equipollenti. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, non determina automaticamente l'annullamento dell'atto finale, qualora risulti che: 1) I fini perseguiti attraverso tale obbligo di comunicazione siano stati comunque realizzati con mezzi equipollenti, come ad esempio la trasmissione all'interessato di informazioni sull'avvio del sub-procedimento e sulla possibilità di annullamento del provvedimento autorizzativo. 2) L'esito del procedimento non sarebbe stato diverso anche a seguito della partecipazione dell'interessato, in applicazione del principio di cui all'art. 21-octies della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 15/2005, secondo cui i vizi formali non comportano l'annullamento dell'atto quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Pertanto, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina necessariamente l'annullamento dell'atto finale, qualora risulti che l'interessato sia stato comunque messo a conoscenza degli elementi essenziali del procedimento e che l'esito non sarebbe stato diverso anche in caso di sua partecipazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 4541/03, proposto dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLE PROVINCE DI Ve., Vi. E Ro., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliati in Ro., via dei Po., (...);
contro
- il COMUNE DI Ma., in persona del Sindaco p.t.,
- la DITTA Fr. Della Ve.., in persona del legale rappresentante p.t., entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. II, n. 1042/02 del 9.3.2002;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008 relatore il …

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