Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 27077 del 22 settembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:27077CIV

Massima

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La diffamazione a mezzo stampa, pur costituendo una lesione del diritto alla reputazione e all'onore della persona, deve essere bilanciata con il diritto di cronaca e di critica, che trova fondamento costituzionale nella libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto, affinché l'articolo giornalistico possa ritenersi legittimo, è necessario che esso rispetti i limiti della continenza formale e della verità sostanziale dei fatti riportati, senza eccedere nell'utilizzo di espressioni offensive o gratuitamente lesive della reputazione altrui. Il giudice, nel valutare la legittimità della pubblicazione, deve operare un bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla reputazione, tenendo conto della rilevanza pubblica della notizia, della veridicità dei fatti esposti, della continenza del linguaggio utilizzato e dell'assenza di intenti diffamatori. Ove tali requisiti non siano soddisfatti, l'articolo potrà essere ritenuto diffamatorio e il giornalista e/o il direttore responsabile potranno essere condannati al risarcimento del danno. Tuttavia, la condanna al risarcimento non può essere automatica, ma deve essere adeguatamente motivata dal giudice, il quale dovrà valutare la gravità della lesione, l'effettiva incidenza sulla reputazione del soggetto leso e il grado di colpa o dolo del giornalista. Inoltre, il giudice dovrà tenere conto della buona fede del giornalista, della rilevanza pubblica della notizia e dell'assenza di intenti puramente diffamatori, al fine di modulare equamente l'entità del risarcimento. In ogni caso, la tutela della libertà di stampa e di informazione costituisce un limite invalicabile alla responsabilità civile del giornalista, che non può essere compressa oltre il necessario per garantire il diritto alla reputazione.

Sentenza completa


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
FRANCESCO A. GENOVESEPresidente
GUIDO MERCOLINOConsigliere
FRANCESCO TERRUSIConsigliere-Rel.
ALBERTO PAZZIConsigliere
EDUARDO CAMPESEConsigliere
Oggetto:
DIRITTI
PERSONALITA'
STATUS
Ud.14/09/2023 CC
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26038/2022 R.G. proposto da:
ZUCCONI CHIARA CECILIA, ZUCCONI GUIDO GUGLIELMO, TIBALDI ALISA,
BERIZZI PAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA Piazza Santi Apostoli, presso
lo studio dell’avvocato RIPA DI MEANA VIRGINIA (RPDVGN59B62H501C) che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARUCCI ELISA
(CRCLSE80B49H501O)
-ricorrente-
contro
GJONI LANDI, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso…

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