Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2183 del 26 febbraio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:2183CIV

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 47, comma secondo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il termine di trenta giorni per la proposizione del regolamento di competenza debba decorrere dalla notificazione di copia integrale della sentenza da impugnare, tenuto conto del fatto che la conoscenza della motivazione della sentenza agli effetti della proposizione del regolamento di competenza non e` possibile se non dopo l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro. Poiche` l'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in deroga al precedente art. 8, consente il rilascio di copia della sentenza anche prima della registrazione quando cio` sia richiesto per la prosecuzione del giudizio, l'eventuale rifiuto di rilascio di copia della sentenza per la materiale impossibilita` derivante dalla trasmissione dell'atto all'Ufficio del Registro e` ricollegabile soltanto ad una situazione di materiale inottemperanza della norma, per la quale non puo` configurarsi questione di legittimita` costituzionale.    conforme: Sen 12/03/1992 3034 sez 3 Civ

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