Cassazione civile Sez. I sentenza n. 477 del 20 gennaio 1998

ECLI:IT:CASS:1998:477CIV

Massima

Massima ufficiale
Costituisce trasmissione propagandistica vietata, ai sensi della legge n. 515 del 1993 non soltanto quella in cui sia nominativamente indicato il candidato o il gruppo politico a cui vantaggio essa venga apertamente diffusa, ma anche quella che, pur non riferendosi specificamente all'uno o all'altro, sia idonea, attraverso l'intervista casuale, ad esercitare sullo spettatore una tale capacita` suggestiva da orientarne le libere scelte, senza che rilevi l'individuazione della parte politica a favore della quale operi siffatta incidenza (la S.C., sulla base dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza pretorile che, in accoglimento dell'opposizione proposta da una rete televisiva contro il provvedimento sanzionatorio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione, aveva escluso che una trasmissione potesse identificarsi come propaganda elettorale a favore di un determinato partito politico, in quanto soltanto due su quindici intervistati erano da considerarsi favorevoli a quello stesso partito). da vedere:

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