Cassazione penale Sez. I sentenza n. 27873 del 19 luglio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:27873PEN

Massima

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Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per grave infermità fisica del condannato, ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2), richiede che la malattia da cui è affetto il detenuto sia di tale gravità da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Il giudice, nel valutare l'istanza, deve operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, osservando i principi costituzionali della conformità della pena al senso di umanità e della sua costante funzionalizzazione al fine rieducativo, nel rispetto del diritto alla salute del condannato. L'accoglimento dell'istanza è possibile solo quando, effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione e tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbe contraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che ne deriverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa della fattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura agli effetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli stati morbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato da determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria. Ove non ricorrano tali presupposti, il giudice deve negare il differimento della pena, anche in relazione all'eventuale applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute, in quanto tale istituto è privo di un ambito applicativo autonomo, potendo essere riconosciuto solo in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il differimento della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. APRILE Stefano - Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 28/07/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE;
udita la relazione svolta dal Consigliere SIANI VINCENZO;
lette le conclusioni del PG DI NARDI Marilia che ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 28 luglio 2020, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'istanza di differimento dell'esecu…

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