Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12695 del 27 marzo 2007

ECLI:IT:CASS:2007:12695PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10 della stessa legge, nella parte in cui prevedeva l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima della entrata in vigore della legge, la Corte di cassazione, investita del ricorso del pubblico ministero dopo l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, deve trasmettere gli atti alla Corte di appello per il giudizio, senza procedere all'annullamento dell'ordinanza gravata, che è priva di efficacia decisoria.

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