Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4717 del 19 novembre 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4717PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, previsto dall'art. 47, penultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, rilevano soltanto condotte tenute successivamente alla concessione del beneficio. Non può, pertanto, dar luogo a revoca l'emissione di un provvedimento applicativo di misura cautelare relativo a fatti antecedenti alla detta concessione; e ciò considerando anche come, in base al disposto di cui all'articolo 298, comma secondo, c.p.p., sia da ritenere possibile, in linea di principio, la contestuale esecuzione della misura alternativa alla detenzione e della misura cautelare, dovendosi poi solo verificare, in concreto, avuto riguardo alle limitazioni connaturali alle due misure anzidette, l'effettiva compatibilità fra l'una e l'altra, nel rispetto, dalla legge ritenuto preminente, della misura cautelare.

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