Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18786 del 7 maggio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:18786PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel sindacare la motivazione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale, deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. Il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. È, inoltre, inammissibile il ricorso avverso il provvedimento del Tribunale del riesame che deduca per la prima volta vizi di motivazione inerenti ad argomentazioni presenti nel provvedimento genetico della misura coercitiva che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso Tribunale. Infine, è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco - Presidente

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - Consigliere

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 542/2013 TRIB. LIBERTA' di TARANTO, del 05/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

rilevata la regolarita' degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Taranto ha accolto l'appello ca…

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