Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9977 del 17 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:9977PEN

Massima

Massima ufficiale
Il concetto di modica quantità, elaborato al mirato e riconosciuto fine di non consentire accumulazione di sostanze stupefacenti e di contrastare con la parcellizzazione il traffico dei narcotici, conserva tutta la sua validità, quale limite oggettivo e soglia non superabile, in ipotesi di detenzione a fine di spaccio, per l'applicazione, pur in presenza degli aggiuntivi elementi di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'attenuante del fatto di lieve entità. Detta attenuante, pertanto, può trovare applicazione allorquando la dose media giornaliera sia stata anche sensibilmente superata; però, se trattasi di detenzione a fine di spaccio, mai oltre il limite della detenzione di un quantitativo necessario ad appagare il bisogno di un tossicodipendente medio per qualche giorno.

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