Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11079 del 23 dicembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:11079CIV

Massima

Massima ufficiale
In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario c.d. processuale relativamente a tutte le parti del processo civile o amministrativo a cui si riferisce la richiesta di regolamento e, ove nessuna delle parti del procedimento abbia provveduto ad eseguire nel termine fissato l`ordine d`integrazione del contraddittorio emanato dalla corte regolatrice (che va eseguito ora con il rispetto delle modalita` indicate dall`art, 371-bis, introdotto con la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990), il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell`art. 331 cod.  proc. civ., applicabile anche al regolamento di giurisdizione, che e` soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l`instaurazione del contraddittorio.

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