Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 2296 del 2007

ECLI:IT:TARPIE:2007:2296SENT

Massima

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Il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio da parte del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto viene a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il giudizio da parte del ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso, in quanto viene a mancare uno dei presupposti essenziali per la definizione del giudizio. In tale ipotesi, il giudice amministrativo non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse. La massima giuridica che sintetizza il principio di diritto affermato nella sentenza è la seguente: La sopravvenuta mancanza di interesse a coltivare il giudizio da parte del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto viene a mancare uno dei presupposti necessari per la definizione del giudizio. In tali casi, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse. Il venir meno dell'interesse legittima la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza che il giudice possa entrare nel merito della controversia, essendo venuto meno uno degli elementi essenziali per la prosecuzione del giudizio. La declaratoria di improcedibilità, pertanto, non implica alcuna valutazione nel merito delle questioni dedotte in giudizio, ma si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'azione. La compensazione delle spese di giudizio rappresenta una conseguenza logica e coerente con la declaratoria di improcedibilità, in considerazione del venir meno dell'interesse a proseguire il giudizio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte -1^ Sezione- ha pronunciato la seguente SENTENZA Visto il ricorso n. 1772/98 proposto da Cl. Ru., Ca. Ta. e Is. Ta., eredi di Ma. Ru., El. Ru., Al. Va. e Cl. Ma., rappresentati e difesi dagli avv.ti Se. Zu. e Do. Ma., elettivamente domiciliati in To., via Ma. n. (...), presso lo studio degli stessi; contro il Comune di Gi., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ro. Ma., presso cui domicilia in To., via Pa. n. (...); e nei confronti di Ro. Gi. Gi. Vi., erede di Eg. Gi. Vi., rappresentata e difesa dall'avv. El. Go., elettivamente domiciliata in To., corso Fr. n. (...), presso lo studio della stessa; di Ge. Ol., non costituitosi in giudizio; di Pa. Be., non costituitasi in giudizio; per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 14.04.98 avente ad oggetto L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 46 Ind…

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