Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45 del 5 gennaio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:45PEN

Massima

Massima ufficiale
La parte civile è ammessa a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento in quanto sia realmente portatrice di un interesse, obbiettivo e concreto, al riesame della posizione processuale dell'imputato in funzione del pregiudizio che altrimenti ne verrebbe alla sua pretesa risarcitoria. Pertanto, mentre tale interesse sussiste qualora l'imputato sia stato assolto, anche con formula dubitativa, nel dibattimento per non aver commesso il fatto, ovvero perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, ad opposta conclusione si deve pervenire qualora l'imputato sia stato prosciolto per una causa sopravvenuta di estinzione del reato.

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