Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1687 del 2014

ECLI:IT:TARMI:2014:1687SENT

Massima

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Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su un'istanza presentata dal privato, qualora sia successivamente accertato che l'amministrazione abbia adottato il provvedimento richiesto, determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di giudizio. Infatti, il rilascio del provvedimento richiesto, anche se tardivo, soddisfa la pretesa del privato, facendo venir meno l'interesse a proseguire il giudizio. In tali casi, il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta circostanza di fatto che realizza la piena soddisfazione della domanda, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio sulla base dell'accordo intervenuto tra le parti. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il privato sia costretto a subire gli effetti pregiudizievoli derivanti dal silenzio serbato dalla pubblica amministrazione, quando questa abbia comunque adottato il provvedimento richiesto, ancorché in un momento successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto provvedere. La compensazione delle spese di giudizio, inoltre, rappresenta un equo contemperamento degli interessi in gioco, tenendo conto del fatto che l'amministrazione, pur avendo adottato il provvedimento, non lo ha fatto nei tempi dovuti, determinando così la necessità per il privato di adire il giudice amministrativo.

Sentenza completa

N. 00801/2014
REG.RIC.

N. 01687/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00801/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 801 del 2014, proposto da:
IPAS S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Botta, n. 19

contro

Comune di Como, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale

nei confronti di

Publifutura S.r.l.

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Como rispetto alla istanza presentata dalla ricorrente in data 10.6.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;…

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